Nuove regole europee in materia di default

Dal 1° gennaio 2021 Prestipay S.p.A. ed il Gruppo Cassa Centrale applicano le nuove regole europee in materia di classificazione della clientela inadempiente.

Introdotta dall’Autorità Bancaria Europea per uniformare i comportamenti degli istituti di credito dei paesi dell’UE, la nuova normativa stabilisce criteri e modalità più restrittive in materia di classificazione a default rispetto a quelli finora adottati.

Conseguenze delle nuove regole

Con le nuove regole, dal 1° gennaio 2021, anche solo una rata del finanziamento pagata in ritardo o uno sconfinamento di conto corrente, al di sopra delle nuove soglie stabilite per le persone fisiche, può comportare il passaggio a default di tutte le esposizioni nei confronti del Gruppo CCB e potrebbe rendere più difficile l’accesso al credito e la concessione di nuovi finanziamenti.

La Società classifica il cliente a default in caso di arretrato di pagamento di capitale, interessi o commissioni per un importo superiore ad entrambe le seguenti soglie per oltre 90 giorni consecutivi:

  • in termini assoluti: euro 100 per le esposizioni al dettaglio (Persone Fisiche e PMI – classificate “retail”) ed euro 500 per le altre esposizioni;
  • in termini relativi: 1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni del cliente a livello di Gruppo CCB (Prestipay, le Banche del Gruppo e altre Società Prodotto, es. Leasing).

Sulla base delle nuove regole, anche solo un arretrato superiore a 100 euro mantenuto per oltre 90 giorni, che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni del Cliente verso la Società ed il Gruppo CCB, comporta lo stato di default di tutte le esposizioni del Cliente stesso e potrebbe rendere più difficoltoso l’accesso al credito nel caso di richiesta di nuovi finanziamenti.

La normativa non consente più la compensazione. Prestipay, le Banche del Gruppo CCB e le altre Società Prodotto, es. Leasing, saranno tenute a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate.

Una controparte esce dalla classificazione di scaduto e/o sconfinante deteriorato per tornare performing nel caso in cui, per almeno 3 (tre) mesi, l’eventuale scaduto/sconfino relativo alla posizione risulta non aver mai superato contemporaneamente le soglie di materialità assoluta e relativa calcolate a livello di Gruppo.

Cause di default come la comunicazione di Decadenza di Beneficio del Termine o la Costituzione in Mora non prevedono alcuna uscita dal default per loro natura.

È richiesta la classificazione obbligatoria della controparte in stato di default nel caso in cui un’eventuale rinegoziazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria della stessa (c.d. “misura di forbearance”) comporti per il Gruppo una perdita maggiore dell’1%.

 

Contesto normativo

Dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore le nuove regole europee in materia di classificazione di un cliente inadempiente, declinate dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) nella seguente normativa di riferimento e recepite a livello nazionale dalla Banca d’Italia:

  • Regolamento dell’Unione Europea del 26 giugno 2013 – n° 575 – art. 178 - introduce specifiche disposizioni sul default di un debitore.
  • Regolamento delegato dell’Unione Europea n. 171 del 19 ottobre 2017 - definisce i criteri per fissare la soglia di rilevanza, a cui si dovranno attenere le autorità di vigilanza.
  • Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 - definizione di Piccola e Media Impresa.
  • Linee Guida EBA/GL/2016/07 - Orientamenti EBA sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.

La nuova disciplina, nota come “Nuova Definizione di Default”, stabilisce criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli a oggi in uso, con l’obiettivo di armonizzare le regole a livello comunitario.