WhistleBlowing

Prestipay si è dotata di un sistema di segnalazione interna, gestito dal Responsabile dei sistemi interni di segnalazione, volto a consentire a soggetti interni ed esterni di segnalare le violazioni delle norme nazionali ed europee che ledono o possono ledere l’interesse pubblico o l’integrità della Società e che sono state apprese nel contesto lavorativo del segnalante (c.d. whistleblowing).

Il sistema di segnalazione adottato garantisce la riservatezza dei dati personali del segnalante, del presunto responsabile della violazione e degli ulteriori soggetti eventualmente coinvolti e tutela il segnalante e i soggetti ad esso collegati dalle possibili ritorsioni, anche indirette. La tutela si applica non solo se la segnalazione avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova, nel periodo precedente all’instaurarsi del rapporto lavorativo (es. processo di selezione) e successivamente allo scioglimento del rapporto se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

 

  • I canali di segnalazione

Il sistema di segnalazione prevede i seguenti canali interni:

  1. applicativi dedicati: per il canale standard Whistleblowing, per le segnalazioni in ambito antiriciclaggio utilizzare Whistleblowing2;
  2. servizio postale, inviando, all’attenzione del Responsabile dei sistemi interni di segnalazione, la segnalazione scritta in busta chiusa e con dicitura “STRETTAMENTE RISERVATA” all’indirizzo via Verzegnis, 15, Udine (33100);
  3. telefonando al numero 0432 1697681 e chiedendo di fissare un appuntamento telefonico, tramite video chiamata online o in presenza con il Responsabile delle Segnalazioni Riservate.

Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione invierà: entro 7 giorni dalla data di segnalazione una conferma di ricezione della stessa; entro 3 mesi dalla data di conferma della ricezione della segnalazione l’esito degli accertamenti condotti.

 

  • La segnalazione può essere trasmessa anche tramite canali esterni:

- all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), secondo le procedure pubblicate sul sito internet https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing, se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  1. il canale interno non è attivo o non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
  2. il soggetto ha già effettuato una segnalazione interna, ma non ha avuto seguito;
  3. il segnalante ha fondati motivi per ritenere che se effettuasse la segnalazione tramite il canale interno alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
  4. il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

- alla Banca d’Italia secondo le procedure pubblicate sul sito internet https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/whistleblowing/index.htm

 

Il segnalante può inoltre optare per la divulgazione pubblica rendendo le informazioni di pubblico dominio tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone solamente se:

  1. sia stata previamente effettuata una segnalazione interna ed esterna ovvero sia sta effettuato direttamente una segnalazione esterna, a cui non è stato dato riscontro nei termini previsti;
  2. si abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  3. sia abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

In ogni caso il segnalante può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per inoltrare la denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

 

  • L’oggetto della segnalazione

La segnalazione deve contenere le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la descrizione della violazione con indicazione delle generalità e di altri elementi che consentano di identificare l’autore dei fatti segnalati e ogni ulteriore informazione utile a condurre l’accertamento, nonché i dati di contatto della persona segnalante necessari all’invio della conferma di ricezione della segnalazione e per eventuali successive interlocuzioni.

In particolare, per violazione si intende qualunque:

  • illecito amministrativo, civile, penale o contabile;
  • comportamento contrario alle norme, interne ed esterne, della Società, ivi incluse quelle contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della stessa;
  • illecito che rientra nell’ambito del diritto dell’Unione Europea, relativamente a interessi finanziari dell’Unione; i prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; protezione dei dati personali; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atto od omissione in materia di tutela del consumatore.
  • Documentazione a disposizione del Segnalante