Prestipay si è dotata di un sistema di segnalazione interna, gestito dal Responsabile dei sistemi interni di segnalazione, volto a consentire a soggetti interni ed esterni di segnalare le violazioni delle norme nazionali ed europee che ledono o possono ledere l’interesse pubblico o l’integrità della Società e che sono state apprese nel contesto lavorativo del segnalante (c.d. whistleblowing).
Il sistema di segnalazione adottato garantisce la riservatezza dei dati personali del segnalante, del presunto responsabile della violazione e degli ulteriori soggetti eventualmente coinvolti e tutela il segnalante e i soggetti ad esso collegati dalle possibili ritorsioni, anche indirette. La tutela si applica non solo se la segnalazione avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova, nel periodo precedente all’instaurarsi del rapporto lavorativo (es. processo di selezione) e successivamente allo scioglimento del rapporto se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
Il sistema di segnalazione prevede i seguenti canali interni:
Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione invierà: entro 7 giorni dalla data di segnalazione una conferma di ricezione della stessa; entro 3 mesi dalla data di conferma della ricezione della segnalazione l’esito degli accertamenti condotti.
- all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), secondo le procedure pubblicate sul sito internet https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing, se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- alla Banca d’Italia secondo le procedure pubblicate sul sito internet https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/whistleblowing/index.htm
Il segnalante può inoltre optare per la divulgazione pubblica rendendo le informazioni di pubblico dominio tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone solamente se:
In ogni caso il segnalante può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per inoltrare la denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.
La segnalazione deve contenere le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la descrizione della violazione con indicazione delle generalità e di altri elementi che consentano di identificare l’autore dei fatti segnalati e ogni ulteriore informazione utile a condurre l’accertamento, nonché i dati di contatto della persona segnalante necessari all’invio della conferma di ricezione della segnalazione e per eventuali successive interlocuzioni.
In particolare, per violazione si intende qualunque: